I L  S I N D A C O

 

Visto l’art. 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e successive modificazioni che, ai primi quattro commi, testualmente recita:

«Art. 1 - Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l’allontanamento dall’abitazione.

(Rubrica così sostituita dall’art. 1 c. 1, lettera f) della legge 7 maggio 2009, n. 46).

  1. (Comma così sostituito dall’art. 1, c. a) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
  2. Le disposizioni del presente articolo si applicano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è
  3. (Comma così sostituito dall’art. 1, c. 1.b) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
    1. una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
    2. un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature

3-bis. (Comma inserito dall’art. 1, c. 1.c) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in assenza delle condizioni di infermità  di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

  1. (Comma così modificato dall’art. 1, c. d) della legge 7 maggio 2009, n. 46) Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera b), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.»;

Vista la circolare del Ministero dell’Interno 8 maggio 2009, n 28; Visto lo Statuto Comunale;

R E N D E   N O T O

Gli elettori interessati dovranno inviare (preferibilmente su modello gratuito da ritirare presso l’ufficio elettorale comunale) la prescritta dichiarazione entro il giorno 04.02.2019 ai seguenti recapiti:

Sindaco del Comune di Baratili San Pietro, via Chiesa 18 – 09070 Baratili San Pietro (OR) –

P.E.C.: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

 

L’ufficio elettorale comunale è a disposizione per ulteriori chiarimenti.

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